Con la Risoluzione n. 18 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per l’applicazione del superbonus del 110% alle comunità energetiche.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18 del 12 marzo 2021, ha definito le regole sulla possibilità di fruizione del superbonus per le comunità energetiche e sul trattamento fiscale per le somme erogate dal GSE.
Nel documento, l’Agenzia ripercorre anzitutto la normativa non fiscale che disciplina le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo, con riferimento a enti non commerciali e condomini che aderiscono alle cosiddette configurazioni.
L’applicazione del superbonus alle comunità energetiche
Secondo quanto stabilito dal decreto Rilancio, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni, si applica una detrazione fino alla soglia di 200 kW e per un importo totale di spesa non superiore a € 96.000. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi) spetta normalmente nella misura del 50%, spalmata in 10 quote annuali dello stesso importo.
In base a quanto stabilito nello stesso decreto Rilancio, l’installazione degli impianti solari fotovoltaici (connessi alla rete elettrica su edifici o su strutture pertinenziali degli stessi) da parte di comunità energetiche rinnovabili che aderiscono alle configurazioni, rientra tra gli interventi ammessi al superbonus.
Le attività delle configurazioni non devono costituire svolgimento di attività commerciale abituale, per cui gli impianti installati devono rispondere solo ai bisogni energetici dei componenti delle configurazioni stesse.
Il superbonus spetta su un ammontare delle spese non superiore a € 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
La fruizione del superbonus per l’installazione degli impianti, afferma l’Agenzia delle Entrate, è però subordinata all’esecuzione congiunta di uno degli interventi trainanti finalizzati al risparmio energetico o antisismici.
Oltre che per gli impianti, il superbonus spetta anche per l’installazione contestuale, o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Inoltre, il superbonus è subordinato alla cessione in favore del GSE, in base al D.Lgs. 387 del 2003, dell’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Quindi, in caso di fruizione del superbonus, non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.
Sempre secondo il decreto Rilancio, il superbonus va applicato alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre dai 20 ai 200kW si applica la normale detrazione del 50%.
Riassumendo:
- alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW spetta il superbonus fino a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (nel caso di sistemi di accumulo nel distinto limite di € 48.000 e, comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo), da ripartire in 5 (o in 4 per le spese sostenute nel 2022) quote annuali di pari importo;
- per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione del 50%, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, con limite di spesa di € 96.000.
Nella Risoluzione, viene specificato che entrambe le agevolazioni spettano nel limite massimo di spesa complessivo di € 96.000 riferito all’intero impianto.
L’Agenzia, ricorda inoltre che la detrazione del 50%, in assenza di specifiche disposizioni, spetta indipendentemente dalla fruizione del superbonus.
Il trattamento fiscale delle somme erogate dal GSE
La Risoluzione descrive le regole in merito al trattamento fiscale da riservare alle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. a condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle configurazioni (riguardo agli incentivi previsti per la promozione dell’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili, ne avevo scritto qui).
Anzitutto, l’Agenzia afferma che “in ordine al trattamento fiscale degli incentivi erogati alle configurazioni sperimentali, alle quali aderiscono solo persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, preliminarmente si osserva che il citato articolo 42-bis del decreto Milleproroghe non disciplina la forma giuridica che devono assumere le configurazioni sperimentali”.
L’Agenzia infine fa riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili attivate nell’ambito di un edificio in condominio, in base alle regole tecniche predisposte dal GSE.
Il referente è il condominio stesso che agisce per il tramite dell’amministratore del condominio o di suo rappresentante e le somme corrisposte dal GSE al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base a quanto stabilito dalle delibere assembleari.
Le regole dettate dall’Agenzia delle Entrate su questo aspetto dicono che, nei confronti dei clienti finali, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione:
- la “tariffa premio”, in quanto applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata non assume rilevanza reddituale;
- le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”;
- il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, è fiscalmente rilevante, configurandolo (come da art. 67, comma 1, lett. “i” del TUIR) un reddito derivante da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Le regole dell’Agenzia delle Entrate su superbonus e trattamento fiscale per le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo, definiscono ulteriormente il panorama fiscale per quei cittadini che intendono essere più autonomi nell’approvvigionamento energetico.
Riguardo al superbonus, adesso credo sia più chiaro se e come usufruire del superbonus del 110%, in base al tipo di impianto che i prosumer vorranno installare, o se avvalersi del bonus fiscale del 50%.
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