La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto alcune facilitazioni per la detrazione del canone di locazione da parte degli studenti fuori sede.
La locazione degli studenti fuori sede è regolamentata dalla Legge 431 del 1998 ed è prevista una detrazione del canone pari al 19% – per una spesa massima annua di € 2.633 – in base ad alcuni requisiti.
A regime, il beneficio è riconosciuto quando le Università sono ubicate in un comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.
Le modifiche introdotte nella Legge di Bilancio 2018 rendono più facile l’accesso all’agevolazione per gli studenti fuori sede, con limitazione ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018:
- il requisito della distanza si intende rispettato anche nell’ambito della stessa provincia;
- la distanza viene ridotta a da 100 a 50 chilometri per gli studenti che risiedono in zone montane o disagiate.
Pertanto, la detrazione per gli studenti fuori sede rimane una misura strutturale, mentre le nuove facilitazioni – la minore distanza e la stessa provincia – sono limitate ai periodi di imposta sopra indicati.
Queste specificazioni in Legge di Bilancio, che integrano l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sono state adottate anche modificando il provvedimento fiscale collegato, il Decreto Legge n. 148 del 2017.
Su quali siano i Comuni nelle zone disagiate, credo sia opportuno attendere specifiche comunicazioni, dal Governo o dall’Agenzia delle Entrate, al fine di conoscere con esattezza l’applicazione della minore distanza.
Per godere della detrazione, i contratti di locazione degli studenti fuori sede devono essere di tipo abitativo e stipulati, o rinnovati, ai sensi della Legge 431/1998.
Il beneficio è applicabile anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Dal 2012, la detrazione sul canone di locazione è possibile anche per gli iscritti ad un corso di laurea presso Università ubicate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
La detrazione non è ammessa per i contratti di sublocazione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E del 2010.
Per tutte le altre misure in ambito immobiliare previste dalla Legge di Bilancio 2018, puoi leggere il mio post dedicato.
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