Nel Decreto Rilancio è stata prevista, oltre che per il superbonus, l’applicazione di sconto in fattura e cessione credito anche per bonus edile e facciate.
Il provvedimento
Il Decreto Rilancio è entrato in vigore il 19 maggio scorso e contiene una nuova interessante misura per la riqualificazione degli immobili, il cosiddetto superbonus del 110%.
Per il superbonus (su cui puoi leggere il mio post dedicato) è stata prevista l’applicazione di sconto in fattura e cessione credito, per facilitare l’accesso alla misura.
Queste facilitazioni, nello stesso decreto, sono state rese applicabili anche per il bonus ristrutturazioni e per il bonus facciate.
I contribuenti potranno quindi optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per tutte le agevolazioni di riqualificazione edile ed energetica.
Lo sconto in fattura
Come recita il testo di legge, lo sconto in fattura è “un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.
La cessione del credito
In alternativa, si può optare per “la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.
I bonus per cui si può esercitare l’opzione
La scelta alternativa tra sconto in fattura o cessione del credito può essere esercitata per le seguenti misure:
- l’ecobonus;
- il sisma bonus;
- l’installazione di impianti fotovoltaici;
- l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- il bonus facciate;
- il bonus ristrutturazioni.
Per le prime due misure, l’opzione tra sconto in fattura e cessione del credito può essere esercitata sia se incluse nel superbonus che nelle loro configurazioni base (ecobonus fino al 65%, sisma bonus fino all’85%).
I crediti d’imposta possono essere utilizzati anche a compensazione di imposte e contributi previdenziali, in base alle rate residue di detrazione non fruite.
Come per il superbonus, anche per questa disposizione deve essere emanato – entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio – un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Se vuoi avere un quadro di riferimento su tutti i bonus fiscali per la casa, puoi scaricare la mia infografica, che li riassume e, per ognuno, rimanda allo specifico post descrittivo.
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