Il Decreto Semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contiene, tra l’altro, diverse misure per l’edilizia e la rigenerazione urbana.
Il provvedimento
Il Decreto Semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, ed è entrato in vigore il giorno dopo.
Contiene misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Al Capo II del Titolo I, l’articolo 10 è dedicato a semplificazioni ed altre misure in materia edilizia.
Il Decreto Semplificazioni per l’edilizia e la rigenerazione urbana
L’articolo 10 del Decreto Semplificazioni contiene diverse modifiche al Testo unico per l’edilizia (DPR 380 del 2001), al fine di “semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana”.
Le misure per l’edilizia e la rigenerazione urbana
Ecco le misure per l’edilizia e la rigenerazione urbana contenute nel Decreto Semplificazioni:
- Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, nel rispetto delle distanze preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito. Rispetto al passato, viene quindi tolto il vincolo relativo a sedime, volume e altezza.
- Viene introdotta maggior flessibilità per i cambi di destinazione d’uso.
- Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purchè l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. In questo modo, quest’ultimo tipo di intervento non viene considerato come una nuova costruzione, cosa per cui dovrebbe essere soggetto ad un diverso regime giuridico.
- Vengono fatte rientrare nell’edilizia libera le opere stagionali, che vanno rimosse entro un termine non superiore ai 180 giorni, previa una comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.
- Viene facilitata la dimostrazione di legittimità degli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio. Ora lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
- Il Decreto precisa la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia. Si tratta di interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004.
- La richiesta di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico.
- Per agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.
- Il Decreto Semplificazioni ha introdotto modifiche anche sul silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia (SUE) rilascia anche in via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
- La segnalazione certificata può essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – di concerto con i Ministri della salute, dei Beni culturali e della Pubblica Amministrazione – da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- Il Decreto Semplificazioni interviene anche sulle tolleranze costruttive: il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo. Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, purchè non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
- Per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi legati al superbonus, nel Decreto Semplificazioni è stato previsto che anche un singolo condomino possa effettuare i lavori a proprie spese, “anche servendosi della cosa comune”. Su questo, puoi leggere il mio post dedicato.
Le misure sono tante e diverse, e toccano vari aspetti dell’edilizia e della rigenerazione urbana. L’intento semplificatorio in favore dei cittadini e delle imprese andrà ora verificato sul campo, sarà quindi mia cura, come sempre, monitorare l’evoluzione di questo provvedimento e raccontarne gli sviluppi qui sul mio blog.
Con l’occasione, ti segnalo l’importante novità sull’estensione di sconto in fattura e cessione del credito anche ai bonus edili.
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