Una recente Ordinanza della Cassazione afferma che spetta al venditore il pagamento dei lavori condominiali deliberati prima del rogito.
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Sono agente immobiliare e svolgo il ruolo del mediatore, favorendo su un terreno comune l’incontro tra persone che, pur partendo da obiettivi diversi, possono raggiungere la propria soddisfazione.